IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:
       A)  n. 3007/87 proposto da Elmar S.r.l. con sede in Milano, via
 del Lauro, 7  in  persona  del  suo  amministratore  unico  e  legale
 rappresentante  dott.  Domenico  Casini  elettivamente domiciliato in
 Roma presso lo studio dell'avv. Stanislao Aureli e  del  dott.  proc.
 Michele Aureli, attualmente in via Asiago, 8, procuratori e difensori
 contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario in
 carica  e  comunque del legale rappresentante pro-tempore; la regione
 Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica; il
 Presidente del Consiglio dei Ministri,  nella  persona  del  titolare
 pro-tempore  della carica per l'annullamento:  1) della deliberazione
 del commissario straordinario per il comune di Roma  n.  857  del  21
 agosto  1989, di "occupazione in via di urgenza delle aree necessarie
 per la realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto",
 tra  le  quali  aree  sono  ricomprese  quelle  di  proprieta'  della
 ricorrente,  delibera  mai  notificata  di  ogni  altro atto comunque
 presupposto, connesso e coordinato, anteriore o  conseguente,  ed  in
 particolare:      2)   della   delibera   del   medesimo  commissario
 straordinario  n.  856  del  21  agosto   1989   di   "presa   d'atto
 dell'approvazione  del progetto da parte della conferenza dei servizi
 del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto. Espropriazione  delle
 aree  in  relazione  alla  legge regionale del 17 luglio 1989, n. 46.
 Revoca parziale deliberazione della giunta municipale  n.  8817/1988;
 3)  dell'atto  emanato dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 2
 del d.-l. n. 121/1990, nella seduta del 20 aprile 1989,  con  pretesi
 effetti  impliciti  -  oltretutto  - di variante del p.r.g.; 4) della
 delibera della  g.m.  di  Roma  n.  8817  del  22  novembre  1988  di
 "Approvazione  progetto  per la realizzazione del parco attrezzato di
 Tor di Quinto", di ogni altro  atto,  infine,  comunque  collegato  a
 quelli impugnati, anche se non conosciuto dalla ricorrente;
       B)  n. 3099/1989 proposto dalla C.P.C. servizi S.r.l., corrente
 in  Roma,  in  persona  del  suo  amministratore   unico   e   legale
 rappresentante  prof.  Leonardo Di Paola e dalla By Max & Co. S.r.l.,
 con sede in Roma, in persona del suo amministratore  unico  e  legale
 rappresentante  sig. Massimo Palone, entrambe rappresentate e difese,
 giusta delega a margine del presente atto dall'avv. Roberto  Albanese
 e  presso  il  di  lui  studio elettivamente domiciliato in Roma, via
 Boezio n. 16, contro il comune di Roma, in  persona  del  commissario
 straordinario  pro-tempore  e  nei  confronti della regione Lazio, in
 persona  del  presidente  della  giunta  regionale  pro-tempore;  per
 l'annullamento:    della  delibera  n.  857  adottata dal commissario
 straordinario  del  comune  di  Roma,  con  i  poteri  del  consiglio
 comunale, in data 21 agosto 1989; mai notificata o comunicata, avente
 ad oggetto la "occupazione in via d'urgenza delle aree necessarie per
 la  realizzazione  del  parco  pubblico attrezzato di Tor di Quinto",
 dell'esistenza della quale le ricorrenti hanno  avuto  conoscenza  in
 data  30 ottobre 1989 in occasione dell'accesso in loco degli addetti
 dei competenti uffici comunali;  del  provvedimento,  anch'essso  mai
 notificato  o  comunicato  alle  ricorrenti  e  del  quale  le stesse
 ignorano a  tutt'oggi  il  contenuto,  con  il  quale  sarebbe  stato
 approvato  il progetto relativo alla realizzazione della predetta op-
 era pubblica; di ogni altro atto, precedente o successivo a quelli di
 cui sopra, anche non conosciuto, comunque  agli  stessi  preordinato,
 connesso o conseguenziale, ivi compresa la comunicazione con la quale
 e'  stato  dato  avviso  (ma  non  alle ricorrenti) dell'inizio delle
 operazioni di redazione del verbale di consistenza, di occupazione ed
 immissione in  possesso  delle  aree  e  degli  immobili  attualmente
 detenuti  dalle ricorrenti ed utilizzati ai fini dell'esercizio delle
 relative attivita' produttive;
       C)  n.  3268/1989  proposto  dai  signori  Pantanella  Cecilia,
 Federica,   Flaminia,   Maria   Laurentana,  Susanna  Paolo,  Stefano
 residenti in Roma nonche' del dott. Pantanella  Francesco  nella  sua
 qualita'  di  amministratore  unico  sia  della societa' Fleming nord
 S.r.l. sia della societa' Fleming sud S.r.l.  entrambe  con  sede  in
 Roma, via Guido Banti n. 34, nonche' nella sua qualita' di presidente
 del  Consiglio  di  amministrazione  della societa' Immobiliare Villa
 Mazzanti S.r.l. con sede in  Roma,  via  Guido  Banti  n.  34,  tutti
 elettivamente  domiciliati  in  Roma,  via Costabella n. 23 presso lo
 studio dell'avv. Giuseppe  Lavitola  che  li  difende  e  rappresenta
 unitamente  e  disgiuntamente  all'avv.  Riccardo Lavitola; contro il
 comune  di  Roma  in  persona  del  commissario   straordinario,   la
 Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del presidente pro-
 tempore; la "Conferenza dei servizi" istituita ai sensi dell'art.   2
 del  d.-l.  1º  aprile  1989,  n.  121,  in  persona  del  suo legale
 rappresentante pro-tempore; per l'annullamento:  a) della delibera n.
 857 del 21 agosto  1989  di  occupazione  d'urgenza  delle  aree  dei
 ricorrenti   necessarie  per  la  realizzazione  del  parco  pubblico
 attrezzato di Tor di Quinto notificata ai vari proprietari nelle date
 dell'11 e 14 settembre; b) delle note del comune di  Roma  prot.  nn.
 65022,  65024, 65028, 65030, 65026, 65040, 65038, 65032 e 65034 della
 ripartizione U.S.P.R. - servizio espropri, notificate in pari data ai
 vari proprietari contestualmente  alla  suddetta  delibera,  portanti
 l'avviso  di  immissione  in  possesso  e  redazione  dello  stato di
 consistenza; c) della deliberazione della giunta municipale  n.  8817
 del   22   novembre   1988   di  approvazione  del  progetto  per  la
 realizzazione del  parco  attrezzato  di  Tor  di  Quinto;  d)  della
 deliberazione  del  commissario  straordianario  n. 856 del 21 agosto
 1989 di presa d'atto dell'approvazione del progetto, da  parte  della
 Conferenza  dei  servizi,  del  parco  pubblico  attrezzato di Tor di
 Quinto,  di  espropriazione  delle  aree  in  relazione  alla   legge
 regionale   17  luglio  1989,  n.  46  e  di  revoca  parziale  della
 deliberazione  della  giunta  municipale   n.   8817/1988;   e)   del
 provvedimento  di  approvazione del progetto del detto parco pubblico
 da parte della conferenza dei servizi in data 20  aprile  1989  e  di
 automatica  variante al p.r.g. a zona N delle aree relative; f) della
 deliberazione della giunta municipale di Roma n. 8812 del 22 novembre
 1988 di approvazione del programma generale  di  interventi  proposti
 dall'amministrazione  comunale  di  Roma  in occasione dei campionati
 mondiali di calcio del 1990;  g)  nonche'  di  ogni  altro  atto  del
 procedimento, anteriore o conseguente, coordinato o comunque connesso
 agli impugnati provvedimenti, ancorche' non conosciuto;
       D)  n.  2533/1989 proposto dalla soc. Terriera Milvia p.a., con
 sede in Roma a via Labicana, 125, in persona dell'amm. ing.  Goffredo
 Manfredi,  difeso e rappresentato - come da procura speciale in calce
 - dall'avv. Adriano Pallottino, presso il cui studio elegge domicilio
 in Roma a via Oslavia, 14 contro il comune di Roma,  in  persona  del
 commissario straordinario in carica, la regione Lazio, in persona del
 presidente  della  giunta  regionale  in  carica;  il  Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nella persona del titolare pro-tempore  della
 carica,   per   l'annullamento   della   delibera   del   commissario
 straordinario per il comune di Roma n. 857 del  21  agosto  1989,  di
 occupazione  in  via  di  urgenza  delle  aree  di  proprieta'  della
 ricorrente,  ritenute  necessarie  per  la  realizzazione  del  parco
 pubblico  attrezzato  di  Tor  di  Quinto:  delibera  notificata alla
 ricorrente in  data  11  settembre  1989  con  allegato  l'avviso  di
 immissione  in possesso fissata per la data del 27 ottobre 1989 (pure
 impugnato); di  ogni  altro  atto  comunque  connesso  e  coordinato,
 anteriore  e  conseguente,  ed  in  particolare:   della delibera del
 medesimo commissario n.  256  del  21  agosto  1989  di  impulso  del
 procedimento   espropriativo   delle  medesime  aree  di  cui  sopra;
 dell'atto promanante dalla conferenza dei servizi di cui  all'art.  2
 del  d.-l.  n. 121/1989, nella seduta del 20 aprile 1989, con pretesi
 effetti impliciti, fra l'altro,  di  variante  del  piano  regolatore
 generale;  della  delibera  della  giunta  mun. di Roma n. 8817 del 2
 novembre 1988, di approvazione del progetto  di  parco  pubblico;  di
 ogni  altro  atto,  infine,  comunque  collegato  a  quelli impugnati
 ancorche' non conosciuto dalla ricorrente;
       E) n. 3189/1989 proposto dalla Telex 1 S.a.s. di Sergio  Broise
 e  C.  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  elettivamente
 domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio  dell'avv.
 Mario  Sanino  che  la  rappresenta  e  difende  in unione con l'avv.
 Roberto Ciociola; contro il comune di Roma in persona del commissario
 straordinario p.t.; la conferenza dei servizi di cui all'art.  2  del
 d.-l.  1º  aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni in legge
 29 maggio 1989, n. 205, in persona di legale rappresentante p.t.; per
 l'annullamento:  a) della delibera in data  20  aprile  1989  con  la
 quale la conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. 1º aprile
 1989,  n.  121, convertito con modificazioni in legge 29 maggio 1989,
 n.  205,  ha  approvato il progetto del parco Tor di Quinto; b) della
 delibera commissariale n. 856 del 21 agosto  1989  con  la  quale  il
 comune  di  Roma  ha  deliberato  di  prendere  atto  della  predetta
 approvazione e di promuovere il procedimento espropriativo per  p.u.,
 tra  l'altro,  di  aree  di  proprieta'  della  ricorrente;  c) della
 delibera commissariale n. 857 del 21 agosto  1989  con  la  quale  il
 comune  di Roma ha deliberato di occupare in via d'urgenza le aree di
 cui sopra; d) di ogni altro atto a queste comunque annesso, connesso,
 presupposto o conseguenziale;
       F) n. 3190/1989 proposta dalla  Summarex  1  S.a.s.  di  Sergio
 Broise  e  C.  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t. e della
 Summarex 5 S.a.s. di  Sergio  Broise  e  C.  in  persona  del  legale
 rappresentante  p.t. elettivamente domiciliate in Roma, viale Parioli
 n. 180 presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che le  rappresenta  e
 difende  in  unione  con l'avv. Roberto Ciociola; contro il comune di
 Roma in persona del commissario straordinario p.t.; la conferenza dei
 servizi di  cui  all'art.  2  del  d.-l.  1º  aprile  1989,  n.  121,
 convertito  con  modificazioni  in  legge  29 maggio 1989, n. 205, in
 persona di legale rappresentante p.t.; per l'annullamento:  a)  della
 delibera  in  data  20  aprile  1989  con  la quale la conferenza dei
 servizi di cui all'art.  2  del  d.-l.  1º  aprile  1969,  n.    121,
 convertito  con  modificazioni  in  legge  29 maggio 1989, n. 205, ha
 approvato il progetto del parco Tor  di  Quinto;  b)  della  delibera
 commissariale  n.  856  del  21 agosto 1989 con la quale il comune di
 Roma ha deliberato di prendere atto della predetta approvazione e  di
 promuovere  il  procedimento  espropriativo per p.u., tra l'altro, di
 aree di proprieta' della ricorrenti; c) della delibera  commissariale
 n.  857  del  21  agosto  1989  con  la  quale  il  comune di Roma ha
 deliberato di occupare in via d'urgenza le le aree di cui  sopra;  d)
 di ogni altro atto a queste comunque annesso, connesso, presupposto o
 conseguenziale;
      F-bis  (  ...) per l'integrazione della parte mancante vedasi il
 decreto n. 2072 del 7 novembre 1991 pubblicato il 6 dicembre 1991  ed
 allegato alla presente decisione;
       G) n. 2676/89 proposto dalla Comed 81 S.n.c. di De Luca Antonio
 e  soci  in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante
 pro-tempore  arch.  Roberto  Delle  Fratte,  rappresentata  e  difesa
 dall'avv.  Federico  Mannucci  ed elettivamente domiciliata presso il
 suo studio in Roma, via G. D. Romagnosi n. 20, contro  il  comune  di
 Roma  in  persona  del  sindaco  in  carica  pro-tempore, nonche' nei
 confronti della regione Lazio in persona  del  presidente  in  carica
 pro-tempore;  per  l'annullamento  di  tutti i provvedimenti relativi
 alla approvazione del progetto del parco pubblico attrezzato  di  Tor
 di  Quinto,  mai  notificati  alla ricorrente e di cui solo in questi
 giorni la medesima ha avuto conoscenza, e in particolare:   a)  della
 deliberazione   del   commissario  straordinario  con  i  poteri  del
 consiglio comunale per il comune di Roma n. 857 del 21  agosto  1989,
 con  cui e' stata disposta la occupazione in via d'urgenza delle aree
 necessaria per la realizzazione del parco di Tor di Quinto; b)  della
 deliberazione  commissariale  n.  856  del  21  agosto 1989 avente ad
 oggetto "Presa d'atto dell'approvazione del progetto da  parte  della
 conferenza  dei  servizi  del  parco  pubblico  attrezzato  di Tor di
 Quinto. - Espropriazione delle aree in relazione alla legge regionale
 del 17 luglio 1989, n.  46  -  Revoca  parziale  deliberazione  della
 giunta  municipale  n.  8817/88"; c) della deliberazione della giunta
 municipale n. 8817 del 22 novembre 1988; d) del  provvedimento  della
 conferenza  dei  servizi di cui all'art. 2 del d.-l. n. 121/89 del 20
 aprile  1989,  di  approvazione  del  progetto  del  parco   pubblico
 attrezzato  di  Tor  di Quinto e contenente dichiarazione di pubblica
 utilita'; nonche' avverso ogni altro atto ad essi comunque connesso o
 collegato, anteriore e conseguente;
       H) n. 2666/1989 proposto da Luciana  Beltramo  rappresentata  e
 difesa  anche  disgiuntamente  dagli  avv. Federico Mannucci e Nicola
 Ielpo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di  quest'ultimo
 in  Roma,  via  del Corso n. 504; contro il comune di Roma in persona
 del sindaco  in  carica  pro-tempore,  nonche'  nei  confronti  dalla
 regione  Lazio  in  persona del presidente in carica pro-tempore; per
 l'annullamento di tutti i provvedimenti  relativi  alla  approvazione
 del  progetto  del  parco  pubblico  attrezzato di Tor di Quinto, mai
 notificati alla ricorrente e di cui solo in questi giorni la medesima
 ha avuto conoscenza, e in particolare:   a) della  deliberazione  del
 commissario  straordinario con i poteri del consiglio comunale per il
 comune di Roma n. 857 del 21 agosto 1989, con cui e'  stata  disposta
 la  occupazione  in  via  d'urgenza  delle  aree  necessaria  per  la
 realizzazione del parco di Tor  di  Quinto;  b)  della  deliberazione
 commissariale  n.  856  del  21  agosto 1989 avente ad oggetto "Presa
 d'atto dell'approvazione del progetto da parte della  conferenza  dei
 servizi   del   parco   pubblico  attrezzato  di  Tor  di  Quinto.  -
 Espropriazione delle aree in relazione alla legge  regionale  del  17
 luglio  1989,  n.  46  -  Revoca  parziale deliberazione della giunta
 municipale  n.  8817/88";  c)  della   deliberazione   della   giunta
 municipale  n.  8817 del 22 novembre 1988; d) del provvedimento della
 conferenza dei servizi di cui all'art. 2 del d.-l. n. 121/89  del  20
 aprile   1989,  di  approvazione  del  progetto  del  parco  pubblico
 attrezzato di Tor di Quinto e contenente  dichiarazione  di  pubblica
 utilita'; nonche' avverso ogni altro atto ad essi comunque connesso o
 collegato, anteriore e conseguente;
       I)  nn.  2777,  2778,  2779,  2780,  e  2781  del 1989 proposti
 rispettivamente dalla Fe. Mec. S.r.l. in persona  dell'amministratore
 unico p.t. da Tabolacci Marcella, da Civitella Severino, da Civitella
 Armando  e dalla S.r.l. Coop. centro stampa regionale, in persona del
 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliati in via Romeo  Romei
 n.  19  presso e nello studio dell'avv. Bruno Riitano, dal quale sono
 rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura speciale
 a margine del presente atto, contro il comune di Roma, in persona del
 commissario straordinario pro-tempore; e nei confronti della  regione
 Lazio,  in  persona del presidente della giunta regionale pro-tempore
 per l'annullamento:  1) della delibera del commissario  straordinario
 del  comune  di  Roma  n. 857 in data 21 agosto 1989, con la quale il
 commissario,  con  i   poteri   del   consiglio   comunale,   dispone
 l'occupazione   in   via   di   urgenza  delle  aree  occorrenti  per
 l'esecuzione della costruzione del parco pubblico attrezzato  di  Tor
 di  Quinto;  2) della comunicazione con la quale, in esecuzione della
 delibera suindicata, si  da  avviso  della  presa  di  possesso,  con
 contestuale  redazione del verbale di consistenza, degli immobili; 3)
 del provvedimento - del quale si ignora il contenuto - con  il  quale
 sarebbe stato approvato il progetto del "parco pubblico attrezzato di
 Tor  di Quinto"; 4) di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto
 e conseguenziale;
       L) n. 3006/89 presentato dalla Ector S.r.l. con sede in Milano,
 via  del  Lauro,  7  in persona del suo amministratore unico e legale
 rappresentante dott. Domenico  Casini  elettivamente  domiciliata  in
 Roma  presso  lo  studio dell'avv. Stanislao Aureli e del dott. proc.
 Michele Aureli, attualmente in via Asiago, procuratori  e  difensori;
 contro il comune di Roma, in persona del commissario straordinario in
 carica  e  comunque del legale rappresentante pro-tempore; la regione
 Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica; il
 presidente del Consiglio dei Ministri,  nella  persona  del  titolare
 pro-tempore  della  carica; per l'annullamento:   della deliberazione
 del commissario straordinario per il comune di Roma  n.  857  del  21
 agosto  1989,  di "occupazione in via d'urgenza delle aree necessaria
 per la realizzazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto",
 tra  le  quali  aree  sono  ricomprese  quelle  di  proprieta'  della
 ricorrente,  delibera  notificata  il  20  e  25  settembre  1989 con
 allegati tre avvisi di immissione in possesso n.  5331; 5333, e  5341
 (anch'essi  impugnati  col presente atto) fissata per le date del 23,
 24 e 25 ottobre 1989; di ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e
 coordinato anteriore e conseguente, ed in particolare; della delibera
 del  medesimo  commissario straordinario n. 856 del 21 agosto 1989 di
 "presa  d'atto  dell'approvazione  del  progetto   da   parte   della
 conferenza  dei  servizi  del  parco  pubblico  attrezzato  di Tor di
 Quinto. Espropriazione delle aree in relazione alla  Legge  Regionale
 del  17 luglio 1989 n. 46. Revoca parziale deliberazione della giunta
 municipale  n.  8817/88";  dell'atto  emanato  dalla  conferenza  dei
 servizi di cui all'art.  2 del d.-l. n. 121/1989, nella seduta del 20
 aprile 1989, con pretesi effetti impliciti - oltretutto - di variante
 del p.r.g.; della delibera della g.m. di Roma n. 8817 del 22 novembre
 1988  di  "approvazione  progetto  per  la  realizzazione  del  parco
 attrezzato di Tor di Quinto"; di ogni altro  atto,  infine,  comunque
 collegato connesso e conseguenziale;
       H)  n. 2730/89 proposto dalla Societa' editoriale ore 12 S.r.l.
 in persona dell'a.u. p.t. rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Pietro
 Mazza',  presso  il  cui  studio  in via E. Manfredi n.  17, Roma, e'
 elettivamente domiciliato, contro il comune di Roma  in  persona  del
 legale  rappresentante  pro-tempore;  la regione Lazio in persona del
 presidente della giunta regionale  pro-tempore,  per  l'annullamento:
 della  deliberazione del commissario straordinario del comune di Roma
 n.  857  del  21  agosto  1989,  con  la  quale  e'  stata   disposta
 l'acquisizione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione dell'opera
 costruzione del parco pubblico attrezzato di  Tor  di  Quinto;  della
 successiva  comunicazione,  a firma, per il commissario straordinario
 dell'ing. F. Bellomo, con la quale in esecuzione della  deliberazione
 suindicata,  e'  stato  dato avviso della immissione nel possesso dei
 beni da occupare e della formazione dello stato di consistenza per il
 giorno  31  ottobre  1989,   limitatamente   agli   interessi   della
 ricorrente;   nonche'   degli   atti   presupposti  tra  i  quali  la
 deliberazione comm. straordinario n. 856/1989  non  conosciuta  dalla
 ricorrente,  i  verbali  della conferenza dei servizi di cui al d.-l.
 121/1989 le approvazioni rese, i provvedimenti di estremi e contenuto
 ignoti attinenti al parco in oggetto, emessi dalla regione  Lazio,  a
 mente della legge regionale n. 46/1989;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio del comune di Roma e
 dell'avvocatura generale dello Stato;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  7  giugno  1990  il  relatore
 consigliere  Goffredo  Zaccardi  e   uditi,   altresi'   gli   avv.ti
 Pallottino,  Abbate,  per delega dell'avv. Mannucci, Mazza', Riitano,
 Aureli, Sambiagio, per delega dell'avv. Albanese, Sanino, Lavitola R.
 per i ricorrenti e  l'avv.  Lorusso  per  l'amministrazione  comunale
 resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con i ricorsi indicati in epigrafe vengono rivolte contro gli atti
 impugnati le seguenti censure che possono cosi' essere sintetizzate:
       A)  ricorsi nn. 2777, 2778, 2779, 2780 e 2781 del 1989:  a) non
 vi e' connessione tra l'opera da  realizzare  e  lo  svolgimento  dei
 Mondiali  di  calcio  in  violazione  dell'art. 1 del d.-l. 1º aprile
 1989, n. 121, convertito in legge 29 maggio 1989 n.  205 (in  seguito
 legge  n.  205/1989);  b) la conferenza dei servizi di cui all'art. 2
 della legge n.   205/1989 non aveva, per  quanto  osservato  sub  a),
 alcuna  competenza  a pronunciarsi su detta opera; c) non vi e' stata
 unanimita' nel voto della conferenza  dei  servizi  in  modo  che  la
 variante  agli strumenti urbanistici e' stata parziale; d) violazione
 dell'art. 6 della legge n. 205/87: il progetto esecutivo non e' stato
 presentato nel termine del 30  giugno  1989  alla  Cassa  depositi  e
 prestiti;  e)  non  vi  e'  stata  alcuna  comparazione tra interesse
 pubblico perseguito, come si e' accennato non connesso con i Mondiali
 di calcio, ed il sacrificio imposto ai privati;
       B) ricorsi n. 3189, 3190 e 3191 del 1989:  a) violazione  della
 legge  n.  1  del 3 gennaio 1978 e degli artt. 1 e ss. della legge n.
 205/1989: non vi e' stata variante degli strumenti urbanistici  posto
 che  all'opera  di  cui  trattasi  non  era  applicabile  la legge n.
 205/1989 e che, comunque, la conferenza dei servizi non si e' riunita
 ritualmente: non risulta che  vi  fossero  idonei  rappresentanti  di
 tutte  le  amministrazioni,  che  sia  stata  presentata la richiesta
 relazione tecnica. E'  in  ogni  caso  da  escludere  la  connessione
 funzionale  tra  opera  da  realizzare  e  manifestazione sportiva in
 quanto il parco di Tor di Quinto non risponde  ai  requisiti  di  cui
 all'art. 1 della legge n. 205/87;
       B)  ricorsi  n. 3006 e 3007 del 1989:  e) e' mancata una idonea
 variante:  ne'  puo'  ritenersi  efficace  la   deliberazione   della
 conferenza  dei  servizi  a tal fine poiche' e' stata convocata fuori
 termine e non dal sindaco di Roma ma dal presidente del Consiglio (in
 violazione dell'art. 2 della legge n.  205/89); f) non  vi  e'  stata
 procedura  di V.I.A. in violazione delle direttive CEE 337 del 1985 e
 della legge n. 349 dell'atto luglio 1989; c) l'opera non rientra  tra
 quelle  che  per  avere  "immediata  incidenza"  sulle manifestazioni
 sportive potevano essere realizzate con le speciali procedure di  cui
 alla  legge  n. 205/1989; d) non sono stati fissati i termini per gli
 espropri per la realizzazione dell'opera e non sono stati  presentati
 tempestivamente  i  progetti;  e) vi e' stata violazione dei precetti
 costituzionali in quanto si e' inteso realizzare un'opera  progettata
 da  decenni  saltando, con l'occasione dei mondiali di calcio, quegli
 strumenti procedimentali posti a garanzia dei singoli limitando anche
 le difese in sede giurisdizionale;
       D)  ricorsi nn. 2666 e 2676 del 1989:  a) non vi e' connessione
 con le opere da realizzare per i mondiali di calcio e  vi  e'  dubbio
 sulla  legittimita'  costituzionale della norma della legge 205/1989;
 in ogni caso la conferenza dei servizi  non  poteva  pronunciarsi  su
 dette  spese;  non vi e' stata comparazione con gli interessi privati
 sacrificati; b) la legge regionale n. 36/1989 e' diretta a  dare  una
 copertura  finanziaria  ed  amministrativa a precedenti provvedimenti
 amministrativi illeggittimi di qui la  illegittimita'  costituzionale
 della legge stessa; c) tali censure sono state precisate ed integrate
 con atto recante motivi aggiunti;
       E)  ricorso  n. 3099/1989:   e) incompetenza dell'organo che ha
 emesso l'avviso di immissione in possesso; f) non vi  e'  connessione
 con  le  opere  da  realizzare  per  i  mondiali di calcio secondo la
 censura richiamata al punto A) in narrativa. Anche gli  altri  motivi
 riproducono  quelli dei ricorsi n.  2777, 2778, 2779, 2780 e 2781 del
 1989;
       F)  ricorso  n.  2730/1989:    a)  non  vi  e'  stata   rituale
 deliberazione  della  conferenza  dei  servizi;  b)  non  vi e' stata
 tempestiva presentazione del progetto alla cassa depositi e prestiti;
 c) e' irrazionale prevedere che per una  manifestazione  sportiva  si
 possa  derogare  ad  un  assetto  istituzionale vigente; d) non vi e'
 stata  comparazione  adeguata  tra  interessi  pubblici  e  interessi
 privati; e) tali censure sono state integrate con atto recante motivi
 aggiunti;
       G)  ricorso  n.  2533  del  1989:   a) non vi e' stata regolare
 variante  e  la  conferenza  dei  servizi  non   ha   notificato   la
 destinazione urbanistica dell'area;
  b)  non  sono  stati  fissati  i  termini  per gli espropri e per la
 realizzazione dell'opera; c) non vi e'  stata  V.I.A.  in  violazione
 della  direttiva  CEE 337/1985 e dell'art. 6 della legge n. 347/1986;
 d) sono illegittime le norme stesse della legge n. 205/1989  o  della
 legge  regionale  n.  45/1989,  in  quanto  con  leggi  specifiche si
 individuano opere singole da realizzare; tale scelta non e' "congrua"
 per il legislatore che in definitiva ha inteso sottrarre della scelta
 al sindacato giurisdizionale;
       H) ricorso n. 3268 del 1989:    a)  la  legge  n.  205/1989  e'
 illegittima  in  relazione  alle  norme costituzionali che fissano il
 principio del buono andamento della  p.a.  in  quanto  gia'  esistono
 procedimenti  accelerati  per  la  realizzazione di opere pubbliche -
 gia' avviati nel caso di specie - si e' inteso, in eccesso di potere,
 saltare tali procedure fornendo alla stessa una copertura legislativa
 per  privare  il  cittadino  di  alcune  garanzie  nel   procedimento
 amministrativo  ed  in  sede  giurisdizionale;  non e' poi consentito
 derogare alle norme  comunitarie  sugli  appalti  se  non  sussistono
 circostanze   sopravvenute  ed  imprevedibili;  b)  l'opera  non  e',
 comunque, connessa con i mondiali di calcio; c) vi  e'  incertezza  e
 perplessita'  sia  sull'ampiezza  dell'area  da espropriare che sulla
 procedura da  seguire;  d)  la  conferenza  dei  servizi  non  si  e'
 ritualmente  riunita  per deliberare sul progetto di cui trattasi; e)
 sono state violate le norme urbanistiche di destinazione dell'area in
 questione posto che non vi e' stata regolare variante ed, inoltre, le
 norme sulle deliberazioni comunali in materia di impegni  finanziari.
 Il  comune di Roma si e' costituito chiedendo la riunione dei ricorsi
 indicati in epigrafe, confutando  con  memoria  la  fondatezza  degli
 stessi  e  chiedendone  altresi',  la reiezione.   La regione Lazio e
 l'avvocatura generale dello Stato non si sono costituite in giudizio.
                             D I R I T T O
    1. -  E'  necessario  preliminarmente  disporre  la  riunione  dei
 ricorsi indicati in oggetto che sono tutti diretti, alla impugnazione
 dei  "provvedimenti"  con  i  quali  il  comune  di  Roma  ha  inteso
 realizzare il parco di Tor di Quinto cioe' a  dire  una  delle  opere
 contemplate nell'allegato al d.-l. 1º aprile 1989, n. 121, convertito
 con   legge   29   maggio   1989,   n.   205,   recante:  "Interventi
 infrastrutturali nelle aree interessate dei  campionati  mondiali  di
 calcio  1990".  (Nel  prosieguo  legge  n.  205/1989).  Si  tratta in
 particolare dell'opera prevista al n. 38 dell'allegato richiamato per
 la parte concernente  "l'area  di  Roma"  nell'elenco  relativo  alle
 "opere  dell'ente  locale".   Gli atti impugnati sono essenzialmente:
 a)  l'approvazione  del  progetto  per  la  realizzazione  del  parco
 attrezzato  di  Tor  di  Quinto  (deliberazione  n. 8817 della giunta
 municipale emessa il 22 novembre 1988) con cui ai  sensi  e  per  gli
 effetti  della  legge  n.  1 del 3 gennaio 1978 e' stato approvato il
 progetto di cui trattasi per una spesa complessiva di 35 miliardi  di
 lire; b) la deliberazione del commissario straordinario del comune di
 Roma  n.  856  del  21  agosto  1989  con  cui si e' preso atto della
 approvazione - risalente al 20 aprile 1989  -  del  progetto  per  la
 realizzazione  del  parco  di Tor di Quinto da parte della conferenza
 dei servizi di cui all'art. 2 della legge n. 205 del 29 maggio  1989;
 c)  la  deliberazione n. 857 del commissario straordinario del comune
 di Roma del 21 agosto 1989 con cui e' stata realizzata  l'occupazione
 in  via  di  urgenza  delle  aree necessarie per la realizzazione del
 parco  di  cui  trattasi;  d)  gli  atti   preordinati   connessi   o
 conseguenziali.    I  ricorrenti sono in parte proprietari delle aree
 investite dal procedimento di cui trattasi (ricorsi nn.  2533,  3006,
 3007,  3189,  3190,  3191  e  3268 del 1989) ed in parte soggetti che
 hanno intrapreso su tali aree attivita' imprenditoriali (ricorsi  nn.
 2666, 2676, 2730, 2777, 2778, 2779, 2781 e 3099 del 1989).
    2.  -  Appare  al collegio pregiudiziale di ogni altra valutazione
 attinente al rito ed  al  merito  dei  ricorsi  di  cui  trattasi  la
 considerazione   delle   questioni   di  legittimita'  costituzionale
 sollevate in alcuni ricorsi (segnatamente in  quelli  contraddistinti
 dal  n.  2533,  3007,  2730,  2666  e  3268) e che coinvolgono sia le
 disposizioni della legge n. 205/1989 che quelle della legge regionale
 17  luglio  1989,  n.  46,  che,  ad   integrazione   dell'intervento
 legislativo   statuale   qui   richiamato,   ha  previsto  interventi
 finanziari e modalita'  procedimentali  specifiche  per  l'attuazione
 delle  opere  da  realizzare  in occasione dei campionati mondiali di
 calcio  del  1990.  Dette  questioni  riguardano  essenzialmente   la
 configurazione   dello   speciale   procedimento   dettato   per   la
 realizzazione delle opere in questione e coinvolgono anche gli  altri
 ricorsi all'esame del collegio perche' in tutti si tratta di valutare
 se  le  disposizioni  degli artt. 1, 2 e 4 nonche' in alcuni casi 6 e
 6-bis, siano state correttamente  applicate  dagli  organi  comunali.
 Emerge cosi' la rilevanza delle questioni in tutti i giudizi in guisa
 che il collegio, non ritenendole manifestamente infondate, secondo la
 valutazione  necessariamente  provvisoria e preleminare del giudice a
 quo  circa  gli  aspetti di legittimita' costituzionale, non puo' che
 disporre  con  la   presente   ordinanza   il   rinvio   alla   Corte
 costituzionale   sulla   base   delle  motivazioni  che  seguono  che
 sorreggono anche il rinvio d'ufficio per quei ricorsi in cui  non  vi
 sia istanza di parte:
       A)  un  primo  aspetto  riguarda la legittimita' costituzionale
 della procedura prevista dall'art. 2,  primo  e  terzo  comma,  della
 legge  n.  205/1989  laddove  si  prevede  che  "una  conferenza  cui
 partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello  Stato
 e  degli  enti  comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a
 rilasciare pareri,  autorizzazioni,  approvazioni,  nulla  osta"  sia
 chiamata  a pronunciarsi sui progetti esecutivi delle opere pubbliche
 di  cui  trattasi  e  che  "l'approvazione   assunta   all'unanimita'
 sostituisce  ad  ogni  effetto  gli  atti  di  intesa,  i  pareri, le
 autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta  previsti  delle  leggi
 statali  e regionali".   Tale disposizioni introduce nel procedimento
 de quo l'istituto della conferenza dei servizi la cui  deliberazione,
 se  all'unanimita',  elide  la  necessita'  di  acquisire  i  diversi
 contributi previsti nel  procedimento  da  parte  di  altri  enti  ed
 amministrazioni.   Non   e'   pero'  previsto  che  partecipino  alla
 conferenza i soggetti investiti nei singoli  ordinamenti  di  settore
 del  potere  giuridico di emettere gli atti di intesa, i pareri ecc.,
 in modo che e' consentita la partecipazione  di  "rappresentanti"  di
 amministrazioni  o  enti  che  non  siano del punto di vista tecnico,
 professionale o amministrativo i  soggetti  abilitati  per  legge  ad
 adottare  gli  atti  del  procedimento  che  vengono sostituiti dalla
 deliberazione della conferenza dei servizi. Inoltre, non e'  prevista
 nella  legge la presenza necessaria di tutti i soggetti suddetti alle
 sedute in cui si adottano le deliberazioni sostitutive degli atti del
 procedimento in modo che anche la regola  dell'unanimita'  necessaria
 per l'effetto sostitutivo puo' non garantire la corretta esplicazione
 dei  poteri amministrativi. Una soluzione siffatta puo' ad avviso del
 collegio porsi in contrasto col  principio  costituzionale  del  buon
 andamento  della  attivita' amministrativa sancito dell'art. 97 della
 Costituzione in quanto in concreto gli atti di intesa, i  pareri,  le
 autorizzazioni,  le  approvazioni,  i nulla osta previsti dalle leggi
 statali e regionali possono essere  assorbiti  da  una  deliberazione
 assunta  dalla  conferenza  dei  servizi  senza la partecipazione dei
 soggetti investiti istituzionalmente della competenza  per  esprimere
 la  volonta'  delle amministrazioni o degli enti (per semplificare il
 nulla osta previsto dalle leggi di tutela  dei  beni  archeologici  o
 ambientali  che  deve  essere reso dal competente sovrintendente puo'
 essere sostituito  della  presenza  di  un  mero  rappresentante  del
 Ministro  dei  beni  culturali  e  ambientali  nella  conferenza  dei
 servizi).  Si viene cosi' a  realizzare  una  modificazione  incisiva
 nell'esercizio  di  funzioni  amministrative con sostanziale elusione
 delle  norme  che  nell'ordinamento  provvedono  a   distribuire   le
 competenze  tra i vari organi amministrativi e che, in relazione alla
 specie e provata  idoneita'  tecnica  e  professionale  dei  soggetti
 preposti  ai  singoli  uffici, garantiscono il corretto esercizio dei
 poteri amministrativi e, quindi, il  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione.    E'  utile  tener  presente  in  proposito  che la
 soluzione adottata in via generale dalla legge n. 241  del  7  agosto
 1990  per la conferenza dei servizi prevede, opportunamente, all'art.
 14,    terzo    comma,   che   si   considera   acquisito   l'assenso
 dell'amministrazione la  quale,  regolarmente  convocata,  non  abbia
 partecipato   alla   conferenza   o   vi  abbia  partecipato  tramite
 "rappresentanti privi della competenza ad esprimerne  definitivamente
 la  volonta'",  salvo  che  essa  non  comunichi  all'amministrazione
 procedente il proprio motivato  dissenso  entro  venti  giorni  dalla
 conferenza   stessa   ovvero   dalla   data   di   ricevimento  della
 comunicazione delle determinazioni adottate,  qualora  queste  ultime
 abbiano  contenuto  sostanzialmente diverso da quelle originariamente
 previste.    Tali  considerazioni  valgono  anche  per  le   analoghe
 disposizioni  della  legge  regionale  17 luglio 1989, n. 46, art. 4,
 primo, secondo e terzo comma;
       B)  un  ulteriore   aspetto   d'illegittimita'   costituzionale
 sollevato  con  riguardo  alle  disposizioni qui sopra richiamate per
 quanto attiene allo specifico contenuto  della  II  parte  del  terzo
 comma dell'art. 2 della legge n. 205/1989 (con detta norma si prevede
 che   l'approvazione  assunta  all'unanimita'  della  conferenza  dei
 servizi "comporta per quanto  occorra  variazioni  anche  integrative
 agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali", senza necessita'
 di  ulteriori  adempimenti)  attiene  alla violazione della autonomia
 dell'ente comune che viene  sostanzialmente  privato  del  potere  di
 definire  l'assetto  urbanistico  di  ampie aree con un meccanismo di
 sovrapposizione di scelte urbanistiche di ampio respiro e  di  grande
 consistenza tali da alterare in via permanente l'assetto territoriale
 dei  comuni  interessati,  nel caso di specie Roma. Il rispetto della
 norma costituzionale che prevede l'adozione  di  leggi  generali  che
 determinino le funzioni ed i limiti della autonomia degli enti locali
 territoriali  (province  e comuni) puo' essere inciso dalla norma qui
 riportata che sottrae spazi di funzione al comune di  Roma  anche  in
 relazione al quadro ridisegnato delle funzioni dell'ente comune quale
 risultante dalla legge n. 142 dell'8 giugno 1990;
       C)  in stretta correlazione con gli aspetti sin qui evidenziati
 si pongono le valutazioni circa  la  compatibilita'  delle  norme  in
 esame  con  il diritto di difesa in giudizio dei soggetti interessati
 dai procedimenti espropriativi di cui trattasi che  viene  fortemente
 compresso  dalla  copertura  legislativa  di  una  serie  di  atti ed
 operazioni normalmente affidate ad autorita' amministrative  e  nelle
 quali  e'  di  regola garantita una partecipazione al procedimento da
 parte  degli  interessati.  Mentre   il   Collegio,   cui   e'   noto
 l'orientamento  negativo  della Corte costituzionale su questo ultimo
 aspetto, cioe' a  dire  sul  mancato  riconoscimento  di  un  rilievo
 costituzionale   del  principio  del  "giusto"  procedimento  non  ha
 osservazioni per tale profilo, ritiene che assuma rilievo  in  questa
 sede la riduzione della tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti
 dai  procedimenti espopriativi.  Non si puo' infatti non tener conto,
 a questo riguardo, che per quanto riguarda l'opera  pubblica  di  cui
 trattasi,   l'aspetto   essenziale   della  localizzazione,  che  nel
 procedimento  amministrativo   attivabile   in   via   ordinaria   e'
 suscettibile  di  tutela in via giurisdizionale e' stato, nel caso di
 specie,  affrontato  con  un  provvedimento   legislativo   specifico
 attraverso  la  inclusione del parco di Tor di Quinto tra le spese da
 realizzare in occasione  dei  mondiali  di  calcio  1990.    Analoghe
 considerazioni, in termini di possibile lesione del diritto di difesa
 garantito  dagli  artt.  24  e  113 della Costituzione possono essere
 svolte  con  riguardo  alle disposizioni richiamate dagli artt. 2 e 4
 della legge n. 205/1989 in quanto: sia i pareri della conferenza  dei
 servizi;  sia  le  procedure  contrattuali; che l'equiparazione delle
 deliberazioni della conferenza dei servizi a varianti degli strumenti
 urbanistici privano i soggetti  coinvolti  nel  procedimento  di  cui
 trattasi   di   momenti   significativi   ed   essenziali  di  tutela
 giurisdizionale;
       D) con riguardo alla disposizione di cui all'art. 4 della legge
 n. 205/1989 con cui si e' inteso consentire  un  affidamento,  libero
 nella   scelta   degli  esecutori,  delle  opere  necessarie  per  lo
 svolgimento dei  mondiali  di  calcio  1990  esiste  a  giudizio  del
 collegio  un problema di compatibilita' con i principi costituzionali
 sulla imparzialita' e ragionevolezza delle  scelte  del  legislatore,
 posto che la norma di cui si prevede l'applicazione per accelerare le
 procedure per l'affidamento dei lavori senza lo svolgimento di proce-
 dure  concorsuali  aperte  alla  partecipazione  di  tutte le imprese
 italiane o residenti in altro Stato della comunita' economica europea
 in possesso dei necessari requisiti morali, di  capacita'  economico-
 finanziarie  e  di  idoneita'  tecnica,  sancisce  la possibilita' di
 deroga solo nel caso della imprevedibilita' degli eventi che  rendono
 eccezionalmente  urgente  l'esecuzione delle opere.  Tale presupposto
 non sussiste, essendo nota da anni la  designazione  dell'Italia  per
 ospitare  i  mondiali  di calcio '90, nel caso di specie, in modo che
 oltre ai profili denunciati emerge un aspetto di  compatibilita'  con
 l'art.  11  della Costituzione che ha reso possibile l'adesione ad un
 organismo sovranazionale quale la CEE in grado di dettare  norme  che
 valgono  negli  Stati  membri  direttamente  e  conseguentemente  dal
 rispetto delle relative  disposizioni  comunitarie  che  come  si  e'
 accennato  nel  caso  di  specie  collidono  in  modo evidente con il
 ripetuto art. 4. Ne' appare evidente che i tempi  per  l'espletamento
 delle  procedure  di  gara  possono essere considerati obiettivamente
 impeditivi della realizzazione tempestiva delle opere;
       E)  un  ultimo  aspetto  di  compatibilita'  con   il   dettato
 costituzionale  si pone ad avviso del collegio per quanto concerne la
 realizzazione del parco di Tor di Quinto in termini di inadeguatezza,
 per eccesso, rispetto all'obiettivo della legge n. 205/1989. Viene in
 rilievo al riguardo il primo comma dell'art. 1 nella parte in cui  si
 riferisce  all'allegato  che  contempla la realizzazione del parco di
 Tor di Quinto posto che per tale opera e' almeno dubbia alla  stregua
 degli  atti  di  causa  la  sussistenza  dei requisiti previsti dalle
 lettere a) e  b)  del  secondo  comma  dell'art.  1  della  legge  n.
 205/1989.   La connessione strumentale dell'opera di cui trattasi con
 le opere viarie necessarie per la manifestazione sportiva di  cui  si
 e'  detto, e' difficilmente decifrabile sia tenendo conto del periodo
 in cui tali opere risultano essere state  progettate  dal  comune  in
 origine sia, oggettivamente, per la natura dell'intervento che ha una
 funzione  urbanistica  di grande rilievo ma non incidente sul sistema
 viario principale e secondario dell'area interessata  dall'intervento
 stesso.   In   connessione   con   tale   profilo   emerge  anche  la
 considerazione che il progetto esecutivo dell'opera in  questione  e'
 stato a suo tempo approvato ai sensi e per gli effetti della legge n.
 1   del  31  gennaio  1978  che,  come  e'  noto,  assicura  una  via
 semplificata e rapida per la  realizzazione  di  opere  pubbliche  di
 competenza  dello  Stato  o  degli  enti  locali territoriali, senza,
 peraltro,  privare  i  destinatari  degli  atti  di  esproprio  delle
 garanzie giurisdizionali che  il  nostro  ordinamento  garantisce  al
 cittadino   di   fronte   all'esercizio   di  poteri  della  pubblica
 amministrazione cosi' incisivi di  posizioni  giuridiche  soggettive.
 Tali  considerazioni valgono anche per le analoghe disposizioni della
 legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, art. 2, primo comma e art.  4,
 primo,  secondo  e terzo comma, della legge regionale 17 luglio 1989,
 n. 43, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.